Cassazione sez. II civile n.25446 del 16/09/2025
Rendiconto condominiale: un unico documento per legge
Di Giuseppe De Filippis
Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. è unitario e si compone di tre documenti inscindibili;
- registro di contabilità con annotazioni cronologiche degli incassi e pagamenti per cassa;
- riepilogo finanziario/stato patrimoniale che rappresenti, per competenza, crediti e debiti (anche di gestioni pregresse);
- nota sintetica esplicativa che illustri i profili salienti della gestione, rapporti in corso e pendenze.
Vige, pertanto, un sistema misto cassa-competenza e il controllo di validità è guidato dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Questi i principi espressi dalla sentenza n. 25446 del 16 settembre 2025, della Suprema Corte di Cassazione, Sezione II civile.
I Giudici di legittimità hanno statuito che, alla luce della Legge 220/2012 “Riforma del condominio”, il rendiconto non può più essere redatto per sola cassa (ossia con la sola indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell’anno), ma deve essere redatto anche per competenza, in quanto quest’ultima modalità contabile prevede che ci sia l’indicazione specifica degli impegni di spesa: sia quelli realizzati nell’anno, pagati nello stesso anno e di competenza del medesimo anno; sia quelli non pagati ma di competenza dello stesso anno (che pertanto rappresentano debiti); sia l’indicazione specifica delle quote ordinarie e straordinarie previste e deliberate e incassate nell’anno; sia quelle previste e deliberate nell’anno, pertanto di competenza dello stesso, ma non incassate nell’anno (quindi rappresentanti i crediti nella situazione patrimoniale).
La sintesi tra rendiconto economico e rendiconto finanziario rappresenta il bilancio, che, dunque, deve contenere (tra l’altro) il registro cronologico dei movimenti di cassa, risolvendosi, dunque, in un sistema misto cassa-competenza.
